Art. 1
In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 2692/89 è modificato come segue:
1)
all’articolo 13, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La richiesta del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 20 e nella casella 22 una delle menzioni elencate rispettivamente ai punti A e B dell’allegato I, scritta in rosso o sottolineata in rosso.
L’intestazione del titolo di esportazione o di fissazione anticipata è sbarrata in rosso, come pure la casella 21.»;
2)
all’articolo 14, paragrafo 2, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
«b)
la casella 104, annotando in conformità e completandola con una delle menzioni elencate nell’allegato II;
c)
la casella 106, annotando in conformità e completandola con una delle menzioni elencate nell’allegato III.»;
3)
all’articolo 15, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora i requisiti qualitativi di cui al primo comma non fossero soddisfatti al momento in cui viene accettata la dichiarazione di immissione al consumo nella Riunione, nella rubrica J dell’esemplare di controllo di cui all’articolo 14 viene iscritta, alla voce «Osservazioni», una delle menzioni elencate nell’allegato IV.»;
4)
sono aggiunti gli allegati I, II, III e IV figuranti nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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