Art. 8
In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue:
1)
all’, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture elencate nell’allegato III, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I.»;
2)
all’articolo 16, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:
a)
per prodotti originari degli Stati ACP, una delle diciture di cui all’allegato IV;
b)
per prodotti originari dei Paesi e territori d’oltremare (PTOM), una delle diciture di cui all’allegato V.»;
3)
sono aggiunti gli allegati III, V e IV figuranti nell’allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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