Art. 9
In vigore dal 15 giu 2005
1. I quantitativi di ogni cereale da porre in vendita corrispondono ai quantitativi effettivamente trasferiti e devono essere precisati nel bando di gara.
2. La quantità minima di ogni offerta è di 1 500 tonnellate.
3. Le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta.
4. Il prezzo minimo di vendita è fissato per ogni cereale ad un livello tale da non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali e in ogni caso ad un livello non inferiore al prezzo di intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:923:oj#art-9