Art. 7

In vigore dal 15 giu 2005
L’organismo di intervento portoghese procede alla vendita mediante gara permanente, sul mercato interno, dei quantitativi di cereali trasferiti dalle scorte dell’organismo di intervento ungherese. In applicazione dell’ del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative ed è destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2005/923 | Portale Normativo