Art. 10
In vigore dal 15 giu 2005
Le autorità portoghesi redigono un bando di gara in cui precisano in particolare le date delle gare e le modalità di controllo che permettano loro di accertare il rispetto dell’, secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:923:oj#art-10