Art. 3

In vigore dal 15 giu 2005
1.   L’organismo di intervento portoghese registra nel conto annuale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1883/78 le spese di trasporto dei quantitativi di cereali indicati all’ del presente regolamento in base all’importo forfettario fissato al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La Comunità partecipa alle spese di trasporto dei cereali limitatamente ad un importo di 60 EUR/t.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/923 | Portale Normativo