Art. 1

In vigore dal 15 giu 2005
1.   L’organismo di intervento ungherese tiene a disposizione dell’organismo di intervento portoghese 80 000 tonnellate di frumento tenero, 80 000 tonnellate di granturco e 40 000 tonnellate di orzo. 2.   L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 e provvede al loro trasporto a destinazione del Portogallo e al loro smaltimento sul mercato degli alimenti per animali entro il 31 dicembre 2005.
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