Art. 4

In vigore dal 15 giu 2005
1.   Gli organismi di intervento portoghese e ungherese si accordano sulla scelta dei luoghi di partenza, di destinazione ed eventualmente di magazzinaggio, nonché sulle date di presa in consegna dei prodotti. Essi comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di tali luoghi e i relativi quantitativi. 2.   Gli organismi di intervento portoghese e ungherese constatano, all’atto del carico in Ungheria e dell’entrata nel luogo di magazzinaggio in Portogallo, il peso caricato e scaricato e la qualità dei prodotti in base ad un certificato di analisi.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2005/923 | Portale Normativo