Art. 9

Art. 9

In vigore dal 15 giu 2005
1.   I quantitativi di ogni cereale da porre in vendita corrispondono ai quantitativi effettivamente trasferiti e devono essere precisati nel bando di gara. 2.   La quantità minima di ogni offerta è di 1 500 tonnellate. 3.   Le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta. 4.   Il prezzo minimo di vendita è fissato per ogni cereale ad un livello tale da non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali e in ogni caso ad un livello non inferiore al prezzo di intervento.
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