Art. 6
Assistenza tecnica da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione
In vigore dal 10 giu 2005
Assistenza tecnica da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione
1. Nel fornire alla Commissione l’assistenza tecnica di cui all’, lettera b, punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e relazione connesse.
2. La Commissione trasmette al comitato un elenco di esperti tecnici dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima che il comitato può invitare a partecipare a una ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:884:oj#art-6