Art. 5
Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione
In vigore dal 10 giu 2005
Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione
1. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e di relazione connesse.
2. Un ispettore nazionale non può partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipende.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali ai quali la Commissione può chiedere di partecipare a un’ispezione.
Tale elenco è aggiornato almeno una volta all’anno, entro la fine di giugno, e per la prima volta entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La Commissione trasmette al comitato l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3.
5. La Commissione, qualora ritenga che in una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, si informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell’ispezione di cui trattasi. Le richieste devono essere normalmente presentate otto settimane prima dell’ispezione prevista.
6. Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione, secondo le norme comunitarie vigenti, sono a carico della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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