Art. 7

Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione

In vigore dal 10 giu 2005
Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione 1.   Gli ispettori della Commissione hanno adeguate qualifiche, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. Gli ispettori possiedono: a) una buona comprensione della sicurezza marittima e della maniera in cui essa si applica alle operazioni sottoposte ad esame; b) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza; c) conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo; d) una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame. 2.   Per essere abilitati a eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono avere completato con successo un’apposita formazione. Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria perché essi possano esercitare la funzione di ispettori della Commissione deve: a) essere riconosciuta dalla Commissione; b) essere seguita all’inizio e in seguito periodicamente; c) garantire un livello adeguato di prestazioni che consenta di controllare che le misure di sicurezza siano applicate in conformità al regolamento (CE) n. 725/2004. 3.   La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
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