Art. 8
Notifica delle ispezioni
In vigore dal 10 giu 2005
Notifica delle ispezioni
1. La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell’ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della notifica di ispezione, in modo da non compromettere la procedura ispettiva.
2. L’ambito dell’ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto.
Qualora l’ispezione riguardi un impianto portuale e debba includere le navi presenti in tale impianto portuale durante l’ispezione, il punto di contatto deve esserne informato nella notifica.
3. Il punto di contatto:
a)
informa le competenti autorità interessate nello Stato membro in cui si svolge l’ispezione e
b)
notifica alla Commissione l’identità delle competenti autorità interessate.
4. Almeno 24 ore prima dell’ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi che si prevede siano presenti durante l’ispezione in un impianto portuale notificato a norma del paragrafo 2, secondo comma.
5. Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione comunica se possibile al punto di contatto di tale Stato membro che la nave può essere sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale.
6. Qualora l’ispezione di un impianto portuale in uno Stato membro includa una nave che abbia come Stato di bandiera detto Stato membro, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell’impianto portuale durante l’ispezione.
7. Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto la supervisione dello Stato membro dell’impianto portuale che applica le misure di controllo e di verifica della conformità delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, di cui alla regola 9 della Convenzione SOLAS, quando:
a)
lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o
b)
la nave non è stata inclusa nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4.
8. La notifica di ispezione trasmessa al punto di contatto può essere accompagnata dal questionario preliminare all’ispezione, che deve essere compilato dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta della documentazione di cui all', paragrafo 2.
La notifica specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all’, paragrafo 2, devono essere restituiti alla Commissione.
Storico versioni
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