Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 giu 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«ispezione della Commissione»: esame effettuato dagli ispettori della Commissione dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, per accertare il rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004;
2)
«ispettore della Commissione»: un dipendente della Commissione o dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima o un ispettore nazionale, rispondenti ai criteri di cui all', incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni della Commissione;
3)
«ispettore nazionale»: un dipendente di uno Stato membro come ispettore della sicurezza marittima le cui qualifiche rispondono ai requisiti di tale Stato membro;
4)
«comitato»: comitato istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004;
5)
«prova oggettiva»: un'informazione, registrazione o constatazione di natura quantitativa o qualitativa concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile;
6)
«osservazione»: una constatazione fatta nel corso di un’ispezione della Commissione e suffragata da una prova oggettiva;
7)
«non conformità»: una situazione riscontrata di inosservanza di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, dimostrata da una prova oggettiva e che richiede un intervento correttivo;
8)
«grave non conformità»: una difformità individuata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza marittima e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004;
9)
«punto di contatto per la sicurezza marittima»: l’organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, per l’attuazione, il controllo e l’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel presente regolamento;
10)
«società interessata»: soggetto che deve nominare un agente di sicurezza della società, un ufficiale di sicurezza della nave o un agente di sicurezza dell’impianto portuale, o che è responsabile dell’attuazione di un piano di sicurezza della nave o di un piano di sicurezza dell’impianto portuale, o che è stato designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto;
11)
«test»: una prova delle misure di sicurezza marittima, con cui è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficienza di esecuzione delle misure di sicurezza esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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