Art. 8

Targhette

In vigore dal 1 mar 2005
Targhette 1.   Ogni targhetta: a) è fatta di materiale inalterabile; b) è saldamente fissata all'attrezzo; c) è di almeno 65 millimetri di larghezza; d) è di almeno 75 millimetri di lunghezza. 2.   Le lettere e i numeri esposti su ogni targhetta non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
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