Art. 8
Targhette
In vigore dal 1 mar 2005
Targhette
1. Ogni targhetta:
a)
è fatta di materiale inalterabile;
b)
è saldamente fissata all'attrezzo;
c)
è di almeno 65 millimetri di larghezza;
d)
è di almeno 75 millimetri di lunghezza.
2. Le lettere e i numeri esposti su ogni targhetta non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:356:oj#art-8