Art. 6
Responsabilità in materia di attrezzi fissi
In vigore dal 1 mar 2005
Responsabilità in materia di attrezzi fissi
I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente a quanto disposto dal presente capo.
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