Art. 5

Responsabilità in materia di sfogliare

In vigore dal 1 mar 2005
Responsabilità in materia di sfogliare I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni asta di sfogliara detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta stessa o sulle scarpe di ogni asta, le lettere e i numeri di registrazione esterni del peschereccio cui appartiene.
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