Art. 3
Definizioni
In vigore dal 1 mar 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«attrezzi fissi»:
i)
palangari;
ii)
reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti da posta derivanti che possono essere costituite da una o più reti separate provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio e dotate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;
b)
«sfogliare»: attrezzo da pesca trainato da buttafuori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:356:oj#art-3