Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 1 mar 2005
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie.
2. Il presente regolamento non è applicabile all’interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base dello Stato membro costiero.
Storico versioni
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