Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 1 mar 2005
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie. 2.   Il presente regolamento non è applicabile all’interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base dello Stato membro costiero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:356:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo