Art. 7
Esposizione dell’identificazione
In vigore dal 1 mar 2005
Esposizione dell’identificazione
Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:
a)
su una targhetta fissata sulla prima fila superiore a entrambe le estremità di ciascun attrezzo fisso;
b)
per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate sulla prima fila superiore dell’attrezzo fisso a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore a un miglio nautico.
Storico versioni
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