Art. 9
Responsabilità in materia di boe
In vigore dal 1 mar 2005
Responsabilità in materia di boe
I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche, situate alle estremità, e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto in allegato, e provvedono a che dette boe siano usate conformemente a quanto disposto dal presente capo.
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