Art. 10

Esposizione dell’identificazione

In vigore dal 1 mar 2005
Esposizione dell’identificazione 1.   Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell’attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene, come in appresso specificato: a) lettere e numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili; b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti. 2.   Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
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