Art. 10
Esposizione dell’identificazione
In vigore dal 1 mar 2005
Esposizione dell’identificazione
1. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell’attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene, come in appresso specificato:
a)
lettere e numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;
b)
in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.
2. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Storico versioni
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