Art. 4
Marcatura e ulteriore eliminazione o uso dei materiali di risulta
In vigore dal 19 gen 2005
Marcatura e ulteriore eliminazione o uso dei materiali di risulta
1. I materiali di risulta sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, nel caso in cui i sottoprodotti oggetto della trasformazione siano esclusivamente materiali di categoria 3 e i materiali di risulta non siano destinati all'eliminazione come rifiuti, la suddetta marcatura non è necessaria.
2. I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 sono eliminati come rifiuti mediante:
a)
incenerimento o coincenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE;
b)
seppellimento in discariche approvate ai sensi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (4); o
c)
ulteriore trasformazione in un impianto di produzione di biogas ed eliminazione dei residui di digestione secondo quanto previsto sub a) o b).
3. I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 2 o 3 sono:
a)
eliminati come rifiuti secondo quanto previsto dal paragrafo 2;
b)
ulteriormente trasformati in derivati lipidici da riutilizzare secondo quanto previsto dall', paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l'utilizzo preliminare dei metodi di trasformazione da 1 a 5; o
c)
utilizzati, trasformati o eliminati come rifiuti secondo quanto previsto dall', paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l'utilizzo preliminare del metodo di trasformazione 1.
4. Tutti i rifiuti risultanti dal processo di produzione, come i fanghi, il contenuto dei filtri, le ceneri e i residui di digestione, sono eliminati secondo quanto previsto dal paragrafo 2, lettere a) o b).
Storico versioni
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