Art. 2

Trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3

In vigore dal 19 gen 2005
Trattamento e utilizzo o eliminazione di materiali di categoria 2 o 3 I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel e di gassificazione Brookes definiti negli allegati da I a V sono approvati e possono essere autorizzati dall'autorità competente per il trattamento e l'utilizzo o l’eliminazione di materiali di categoria 2 o 3.
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