Art. 3

Condizioni per l’applicazione dei processi definiti negli allegati da I a V

In vigore dal 19 gen 2005
Condizioni per l’applicazione dei processi definiti negli allegati da I a V L'autorità competente, dopo aver autorizzato uno dei processi descritti negli allegati da I a V, approva gli impianti che utilizzano tale processo se essi rispondono tanto alle specifiche e ai parametri tecnici di cui all'allegato pertinente quanto alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, eccezion fatta per le specifiche e i parametri tecnici stabiliti da tale regolamento per altri processi. A tal fine, la persona responsabile dell'impianto dimostra all'autorità competente che quest’ultimo rispetta tutte le specifiche e parametri tecnici stabiliti nell'allegato pertinente.
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