Art. 5

Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale

In vigore dal 19 gen 2005
Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale 1.   Per quanto riguarda il trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 1774/2002, il presente articolo si applica durante i primi due anni di attuazione, in ciascuno Stato membro, dei seguenti processi: a) l’idrolisi alcalina come definita nell'allegato I; b) la produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definita nell'allegato III; c) la produzione di biodiesel come definita nell'allegato IV. 2.   L’utilizzatore o il fornitore del processo designa un impianto pilota in ciascuno Stato membro, nel quale, almeno una volta l’anno, sono effettuati test per riconfermare l'efficacia del processo dal punto di vista della salute pubblica e degli animali. 3.   L'autorità competente si assicura che: a) nell’impianto pilota i materiali prodotti nelle varie fasi del trattamento, come i residui liquidi o solidi e qualsiasi gas generato durante il processo, siano sottoposti a test adeguati; b) il controllo ufficiale dell'impianto pilota comprenda un'ispezione mensile dell'impianto e una verifica dei parametri e delle condizioni di trasformazione applicati. Alla fine di ciascuno dei due anni, l'autorità competente trasmette alla Commissione i risultati della sorveglianza indicando qualsiasi difficoltà pratica di funzionamento eventualmente riscontrata.
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Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale (Art. 5 Regolamento (UE) 2005/92) — Testo vigente | Portale Normativo