Art. 6

Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002

In vigore dal 19 gen 2005
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 I capitoli II e III dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue: 1) Nel capitolo II, lettera B, alla fine del punto 4 è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, i materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 possono essere trasformati in un impianto di produzione di biogas, purché il trattamento sia avvenuto mediante un metodo alternativo approvato conformemente all', paragrafo 2, lettera e), e, salvo disposizione contraria, purché la produzione di biogas faccia parte del metodo alternativo e il materiale di risulta sia eliminato conformemente alle condizioni stabilite per il metodo stesso.» 2) Alla fine del capitolo III è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia, per la trasformazione ulteriore dei grassi animali derivati da materiali di categoria 1 possono essere utilizzati altri processi, purché questi ultimi siano approvati come metodi alternativi conformemente all', paragrafo 2, lettera e).»
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