Art. 1
Trattamento ed eliminazione di materiali di categoria 1
In vigore dal 19 gen 2005
Trattamento ed eliminazione di materiali di categoria 1
1. Il processo d'idrolisi alcalina definito nell'allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III sono approvati e possono essere autorizzati dall'autorità competente per il trattamento e l’eliminazione di materiali di categoria 1.
2. Il processo di produzione di biodiesel definito nell'allegato IV è approvato e può essere autorizzato dall'autorità competente per il trattamento e l’eliminazione di materiali di categoria 1, eccezion fatta per i materiali di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Tuttavia, il materiale di origine animale di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), può essere utilizzato per questi processi purché gli animali:
a)
avessero un’età inferiore a 24 mesi quando sono stati abbattuti; o
b)
siano stati sottoposti a un esame di laboratorio diretto a rilevare la presenza di TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 (3) e il risultato dell’esame sia stato negativo.
L'autorità competente può autorizzare questo processo anche per il trattamento e l’eliminazione di qualsiasi grasso animale trasformato di categoria 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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