Art. 5

In vigore dal 8 dic 2004
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/2092 | Portale Normativo