Art. 4

1.   Gli organismi emittenti elencati nell’allegato III devono:

In vigore dal 8 dic 2004
a) essere riconosciuti in quanto tali dal paese esportatore interessato; b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma. 2.   L’elenco di cui all’allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o qualora non adempia ad uno dei suoi doveri.
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