Art. 7

In vigore dal 8 dic 2004
Le autorità dei paesi esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
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