Art. 1

In vigore dal 8 dic 2004
1.   È aperto un contingente tariffario comunitario su base pluriennale per l’importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo (di seguito denominato «il contingente»). Il contingente reca il numero d’ordine 09.4202. 2.   Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle previste all’ dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. 3.   Ai fini del presente regolamento, l’espressione «carni disossate ed essiccate» corrisponde alla seguente definizione: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2092 | Portale Normativo