Art. 17

In vigore dal 19 nov 2004
Qualora un caso di divergenza di cui all' non possa essere risolto a norma dell', la Commissione adotta, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. SEZIONE 2 Sistema di duplice controllo (per la gestione dei limiti quantitativi)
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Art. 17 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo