Art. 16

In vigore dal 19 nov 2004
Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all', la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo