Art. 12

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti disciplinati dal presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione. 2.   I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo