Art. 15

In vigore dal 19 nov 2004
Nei casi di cui all', nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità ucraine, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo