Art. 13

In vigore dal 19 nov 2004
Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all' riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia, se del caso, consultazioni senza indugio a norma dell' al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2004/2222 | Portale Normativo