Art. 5
Notifica di partecipazione allo scambio di informazioni
In vigore dal 29 ott 2004
Ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 18, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1798/2003, sulla partecipazione allo scambio di una categoria o sottocategoria d’informazioni di cui agli e precisa, se del caso, se vi procede in modo automatico o automatico organizzato. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Uno Stato membro che modifica ulteriormente le categorie o sottocategorie di informazioni oggetto di scambio o il modo di partecipazione a tale scambio di informazioni è tenuto a informarne la Commissione per iscritto. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1925:oj#art-5