Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 ott 2004
Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «operatore scorretto»: un operatore cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA, che, con intenzioni potenzialmente fraudolente, si porta o simula di portarsi acquirente di beni o servizi senza pagare l’IVA, e che fornisce questi beni o servizi fatturando l’IVA, senza tuttavia corrisponderla alle autorità nazionali interessate; 2) «eludere un numero di identificazione IVA»: utilizzare in maniera illecita un numero di identificazione IVA attribuito ad un altro operatore.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1925 — Definizioni | Portale Normativo