Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 ott 2004
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«operatore scorretto»: un operatore cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA, che, con intenzioni potenzialmente fraudolente, si porta o simula di portarsi acquirente di beni o servizi senza pagare l’IVA, e che fornisce questi beni o servizi fatturando l’IVA, senza tuttavia corrisponderla alle autorità nazionali interessate;
2)
«eludere un numero di identificazione IVA»: utilizzare in maniera illecita un numero di identificazione IVA attribuito ad un altro operatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1925:oj#art-2