Art. 4

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

In vigore dal 29 ott 2004
1.   Per quanto riguarda i soggetti passivi non stabiliti, lo scambio d’informazioni riguarda: a) l'attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro; b) le modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, secondo la procedura di cui alla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio (3). 2.   Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, lo scambio d’informazioni riguarda: a) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (4), delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 4, titolari di un numero di identificazione IVA; b) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA; c) l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA. 3.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle vendite a distanza non soggette ad IVA nello Stato membro di origine, lo scambio d’informazioni riguarda: a) le cessioni superiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE; b) le cessioni inferiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, quando il soggetto passivo sceglie di essere assoggettato a imposta nello Stato membro di destinazione, ai sensi dell’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 3, della menzionata direttiva. 4.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari, lo scambio d’informazioni riguarda: a) i casi in cui è manifesto che il valore delle cessioni intracomunitarie di beni di cui al sistema di scambio d’informazioni IVA (VIES) differisce sensibilmente dall’importo dichiarato per le corrispondenti acquisizioni intracomunitarie di beni; b) le cessioni intracomunitarie di beni non esentati da IVA, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A della direttiva 77/388/CEE ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. 5.   Per quanto riguarda le informazioni sui (potenziali) «operatori scorretti», lo scambio d’informazioni riguarda: a) i soggetti passivi il cui numero di identificazione IVA è stato annullato o non è più valido a seguito dell’assenza o della simulazione di un’attività economica e che hanno effettuato operazioni intracomunitarie; b) i soggetti passivi che sono (potenziali) «operatori scorretti» ma il cui numero di identificazione IVA non è stato annullato; c) i soggetti passivi che effettuano cessioni intracomunitarie di beni e loro clienti in altri Stati membri, quando il cliente è un (potenziale) «operatore scorretto» o ha «eluso un numero di identificazione IVA».
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