Art. 9
Dati statistici
In vigore dal 29 ott 2004
L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003 figura in allegato.
Ciascuno Stato membro comunica tali elementi statistici alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, se possibile per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui in allegato.
Storico versioni
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