Art. 10

Comunicazione delle disposizioni nazionali

In vigore dal 29 ott 2004
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1925:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 2004/1925 — Comunicazione delle disposizioni nazionali | Portale Normativo