Art. 5

In vigore dal 22 set 2004
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un aggiornamento dell’assegnazione degli importi trattenuti in conformità dell’, unitamente al riepilogo delle spese di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 817/2004.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1655 | Portale Normativo