Art. 2
In vigore dal 22 set 2004
Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (7), l’importo della riduzione supplementare di cui all’ è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli del regolamento (CE) n. 1782/2003 o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I di detto regolamento ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della pertinente legislazione specifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1655:oj#art-2