Art. 1

In vigore dal 22 set 2004
1.   Gli Stati membri che hanno applicato riduzioni dei pagamenti diretti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1259/1999 possono applicare, oltre alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, una riduzione supplementare fino alla percentuale che ogni anno si ritiene necessaria per coprire la differenza tra l’importo disponibile in seguito alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’importo necessario per finanziare la spesa per le misure di accompagnamento a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5), per le quali l’assegnazione e l’utilizzazione del sostegno supplementare comunitario sono state approvate fino al 31 dicembre 2005. 2.   La riduzione globale del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, quale risulta dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20 % dell'importo complessivo che, se non fosse per l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, verrebbe corrisposto all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi. 3.   Le misure di accompagnamento menzionate al paragrafo 1 sono le misure previste dagli articoli da 10 a 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), da 21 bis a 21 quinquies (rispetto delle norme), da 22 a 24 (agroambiente e benessere degli animali), da 24 bis a 24 quinquies (qualità alimentare) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999. 4.   La riduzione supplementare di cui al paragrafo 1 può essere applicata a livello regionale. 5.   Le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (6) si applicano mutatis mutandis per approvare l’assegnazione e l’utilizzazione degli importi trattenuti in conformità del paragrafo 1.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1655 | Portale Normativo