Art. 3

In vigore dal 22 set 2004
1.   Gli importi trattenuti in conformità dell’ del presente regolamento e dell’ del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento di un sostegno supplementare comunitario entro la fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono stati trattenuti. 2.   La percentuale del contributo comunitario per le misure finanziate con gli importi trattenuti in conformità dell’ è la stessa di quella prevista nel documento di programmazione dello sviluppo rurale per la misura di cui trattasi. 3.   Un’azione pluriennale non può essere finanziata alternativamente un anno con il sostegno comunitario di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 817/2004 e un altro anno con i fondi provenienti dalla riduzione supplementare di cui al presente regolamento. Tuttavia, qualora i fondi ottenuti con la riduzione prevista dal presente regolamento siano esauriti, lo Stato membro può finanziare l’azione pluriennale fino alla sua scadenza tramite la sezione garanzia del FEAOG in conformità del regolamento (CE) n. 1257/1999.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/1655 | Portale Normativo