Art. 8
In vigore dal 22 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, l’, paragrafo 1, e l’ si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).
(3) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.
(4) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(6) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30.
(7) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
(8) GU L 298, del 23.9.2004, pag. 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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