Art. 8

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel maggio 2004

In vigore dal 28 apr 2004
1.   Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'operatore è registrato. 2.   I titoli d'importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. 3.   Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro». Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo. 4.   Le domande di titoli sono presentate per la prima volta il 4, il 5 e il 6 maggio 2004. A pena di inammissibilità, la o le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore: a) al quantitativo di riferimento provvisorio notificato in applicazione dell', paragrafo 3, per gli operatori tradizionali, b) all'assegnazione provvisoria notificata in applicazione dell', paragrafo 3, per gli operatori non tradizionali. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 7 maggio 2004. 5.   La validità dei titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 agosto 2004.
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