Art. 6

Quantitativo di riferimento specifico provvisorio per gli operatori tradizionali

In vigore dal 28 apr 2004
1.   Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell'operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico provvisorio sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo. Tale quantitativo di riferimento specifico provvisorio si ottiene applicando alla media delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,1875. 2.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall', la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale. 3.   Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico provvisorio assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l'applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/838 — Quantitativo di riferimento specifico provvisorio per gli operatori tradizionali | Portale Normativo